Riforma del Fondo di Tesoreria INPS e della Previdenza Complementare

Legge di Bilancio 2026 e Circolare INPS n. 12/2026

1. Quadro Normativo 

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto modifiche strutturali alla gestione  del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). L’obiettivo della riforma è rendere l’obbligo di  versamento al Fondo di Tesoreria dinamico, legandolo alla crescita effettiva dell’azienda,  e incentivare la previdenza complementare attraverso meccanismi di adesione automatica. 

2. Fondo di Tesoreria: Nuove Soglie e Obbligo Dinamico 

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versare il TFR maturando alla Tesoreria INPS non è più  cristallizzato al momento dell’avvio dell’attività, ma dipende dalla media occupazionale  dell’anno solare precedente. 

Cronoprogramma delle soglie occupazionali: 

Anni 2026 – 2027: Obbligo per aziende con media annuale di almeno 60 addetti.

Anni 2028 – 2031: Obbligo per aziende con media annuale di almeno 50 addetti.

Dal 1° gennaio 2032: Obbligo per aziende con media annuale di almeno 40 addetti

Focus Tecnico: Dettaglio del Calcolo della Soglia Dimensionale 

Il calcolo della media dei dipendenti deve essere eseguito con estrema precisione seguendo  i criteri stabiliti dal D.M. 30 gennaio 2007, richiamati dalla Circolare INPS n. 12/2026. 

1. La base del calcolo (Media Annuale) La soglia (es. 60 addetti per il 2026) si ottiene  calcolando la media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente (media anno 2025). 

• Si somma il numero di dipendenti in forza alla fine di ogni mese dell’anno di  riferimento. 

• Il totale ottenuto si divide per 12 (o per il minor numero di mesi di effettiva attività  dell’azienda). 

2. Chi deve essere computato? Devono essere inclusi nel conteggio tutti i lavoratori  subordinati, con le seguenti specifiche: 

Lavoratori a tempo pieno: Valgono come 1 unità. 

Lavoratori Part-time: Si computano in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo  pieno previsto dal CCNL (es. un lavoratore al 50% vale 0,5). 

Lavoratori intermittenti (A chiamata): Si computano in proporzione alle ore  effettivamente lavorate nel semestre precedente.

Lavoratori somministrati: Sono esclusi dal computo dell’azienda utilizzatrice  (vengono conteggiati dall’Agenzia per il Lavoro). 

Dirigenti: Sono inclusi nel computo della soglia dimensionale. 

Regole Operative Fondamentali: 

Verifica Dinamica: Se un’azienda supera la soglia nel corso del 2026 (media  dell’anno), l’obbligo di versamento decorrerà dal periodo di paga di gennaio 2027. • Irreversibilità: Una volta insorto l’obbligo a seguito del superamento della soglia,  l’eventuale successiva riduzione del numero dei dipendenti sotto i limiti previsti non  interrompe l’obbligo di versamento. 

Nuove Aziende: Per le aziende che iniziano l’attività nel 2026, resta valida la soglia  “classica” dei 50 dipendenti medi nell’anno di inizio. 

Categorie escluse dal computo: 

Datori di lavoro domestico: sono espressamente esclusi dall’obbligo e dalla  disciplina. 

3. Adempimenti e Regolarizzazione Arretrati 

Per le aziende che rientrano nell’obbligo dal 1° gennaio 2026 (avendo avuto una media di 60 addetti nel 2025), l’INPS ha definito le seguenti modalità operative: 

Codice Autorizzazione: È necessario richiedere il codice “1R” tramite il cassetto  previdenziale (Modello SC34). 

Termine Arretrati: Le quote di TFR relative ai mesi di gennaio  2026 possono essere regolarizzate entro il 16 maggio 2026 senza aggravio di oneri  accessori. 

Uniemens: Per il versamento degli arretrati deve essere utilizzato il nuovo codice  causale “CF05”

Aliquota: Il versamento è pari al 7,41% della retribuzione utile al TFR (al netto del  contributo 0,50% ex L. 297/82). 

4. Sintesi degli impatti per l’Azienda 

La riforma comporta un onere amministrativo di monitoraggio costante. In particolare: 

1. Costi: L’azienda perde la disponibilità liquida del TFR in azienda in caso di  superamento delle soglie. 

2. Misure Compensative: Restano validi l’esonero dal versamento del contributo al  Fondo di Garanzia (0,20%) e la riduzione del costo del lavoro (0,28%) per le quote  versate alla Tesoreria. 

3. Operazioni Societarie: In caso di fusioni o acquisizioni, è necessaria un’analisi  preventiva per verificare la continuità o l’insorgenza dell’obbligo di versamento per i  lavoratori trasferiti.

N.B. Si ribadisce che la norma configura un obbligo di natura strettamente  contributiva e non derogabile. Il mancato adeguamento e il conseguente  omesso versamento costituiscono un’omissione contributiva, che espone  l’azienda al rischio di irregolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità  Contributiva) e alla contestuale decadenza dai benefici normativi e contributivi  previsti dalla legislazione vigente 

Lo Studio è a disposizione per effettuare il calcolo certificato della media  occupazionale e per l’inoltro delle istanze di variazione all’INPS.

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