Legge di Bilancio 2026 e Circolare INPS n. 12/2026
1. Quadro Normativo
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto modifiche strutturali alla gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). L’obiettivo della riforma è rendere l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria dinamico, legandolo alla crescita effettiva dell’azienda, e incentivare la previdenza complementare attraverso meccanismi di adesione automatica.
2. Fondo di Tesoreria: Nuove Soglie e Obbligo Dinamico
Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versare il TFR maturando alla Tesoreria INPS non è più cristallizzato al momento dell’avvio dell’attività, ma dipende dalla media occupazionale dell’anno solare precedente.
Cronoprogramma delle soglie occupazionali:
• Anni 2026 – 2027: Obbligo per aziende con media annuale di almeno 60 addetti.
• Anni 2028 – 2031: Obbligo per aziende con media annuale di almeno 50 addetti.
• Dal 1° gennaio 2032: Obbligo per aziende con media annuale di almeno 40 addetti.
Focus Tecnico: Dettaglio del Calcolo della Soglia Dimensionale
Il calcolo della media dei dipendenti deve essere eseguito con estrema precisione seguendo i criteri stabiliti dal D.M. 30 gennaio 2007, richiamati dalla Circolare INPS n. 12/2026.
1. La base del calcolo (Media Annuale) La soglia (es. 60 addetti per il 2026) si ottiene calcolando la media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente (media anno 2025).
• Si somma il numero di dipendenti in forza alla fine di ogni mese dell’anno di riferimento.
• Il totale ottenuto si divide per 12 (o per il minor numero di mesi di effettiva attività dell’azienda).
2. Chi deve essere computato? Devono essere inclusi nel conteggio tutti i lavoratori subordinati, con le seguenti specifiche:
• Lavoratori a tempo pieno: Valgono come 1 unità.
• Lavoratori Part-time: Si computano in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno previsto dal CCNL (es. un lavoratore al 50% vale 0,5).
• Lavoratori intermittenti (A chiamata): Si computano in proporzione alle ore effettivamente lavorate nel semestre precedente.
• Lavoratori somministrati: Sono esclusi dal computo dell’azienda utilizzatrice (vengono conteggiati dall’Agenzia per il Lavoro).
• Dirigenti: Sono inclusi nel computo della soglia dimensionale.
Regole Operative Fondamentali:
• Verifica Dinamica: Se un’azienda supera la soglia nel corso del 2026 (media dell’anno), l’obbligo di versamento decorrerà dal periodo di paga di gennaio 2027. • Irreversibilità: Una volta insorto l’obbligo a seguito del superamento della soglia, l’eventuale successiva riduzione del numero dei dipendenti sotto i limiti previsti non interrompe l’obbligo di versamento.
• Nuove Aziende: Per le aziende che iniziano l’attività nel 2026, resta valida la soglia “classica” dei 50 dipendenti medi nell’anno di inizio.
Categorie escluse dal computo:
• Datori di lavoro domestico: sono espressamente esclusi dall’obbligo e dalla disciplina.
3. Adempimenti e Regolarizzazione Arretrati
Per le aziende che rientrano nell’obbligo dal 1° gennaio 2026 (avendo avuto una media di 60 addetti nel 2025), l’INPS ha definito le seguenti modalità operative:
• Codice Autorizzazione: È necessario richiedere il codice “1R” tramite il cassetto previdenziale (Modello SC34).
• Termine Arretrati: Le quote di TFR relative ai mesi di gennaio 2026 possono essere regolarizzate entro il 16 maggio 2026 senza aggravio di oneri accessori.
• Uniemens: Per il versamento degli arretrati deve essere utilizzato il nuovo codice causale “CF05”.
• Aliquota: Il versamento è pari al 7,41% della retribuzione utile al TFR (al netto del contributo 0,50% ex L. 297/82).
4. Sintesi degli impatti per l’Azienda
La riforma comporta un onere amministrativo di monitoraggio costante. In particolare:
1. Costi: L’azienda perde la disponibilità liquida del TFR in azienda in caso di superamento delle soglie.
2. Misure Compensative: Restano validi l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia (0,20%) e la riduzione del costo del lavoro (0,28%) per le quote versate alla Tesoreria.
3. Operazioni Societarie: In caso di fusioni o acquisizioni, è necessaria un’analisi preventiva per verificare la continuità o l’insorgenza dell’obbligo di versamento per i lavoratori trasferiti.
N.B. Si ribadisce che la norma configura un obbligo di natura strettamente contributiva e non derogabile. Il mancato adeguamento e il conseguente omesso versamento costituiscono un’omissione contributiva, che espone l’azienda al rischio di irregolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e alla contestuale decadenza dai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente
Lo Studio è a disposizione per effettuare il calcolo certificato della media occupazionale e per l’inoltro delle istanze di variazione all’INPS.
