CIRCOLARE INFORMATIVA: PRINCIPALI MISURE E NOVITÀ “MANOVRA 2026”

PREMI DI RISULTATO CON OBBLIGO DI DEPOSITO ACCORDO II LIVELLO
La Legge di Bilancio 2026 rafforza sensibilmente il regime agevolato introdotto dalla Legge
n. 208/2015.

  • Nuova Aliquota 2026-2027: L’imposta sostitutiva scende dal 5% (previsto per il 2025) all’1%.
  • Innalzamento del Limite: Il tetto massimo annuo detassabile passa da 3.000 a 5.000 euro lordi.
  • Requisiti Soggettivi: Riservato a lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 80.000 euro.
  • Requisiti Oggettivi: I premi devono essere variabili e legati a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, previsti da accordi di secondo livello depositati telematicamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
  • Esempio pratico considerando erogazione € 1.000,00 lordi di premio detassato
Regime FiscaleAliquota ApplicataTasse pagate sul premioNetto al dipendente
Tassazione OrdinariaIRPEF 23% + Addizionali€ 250,00€ 750,00
Tassazione Agevolata 2024/2025Imposta Sostitutiva 5%€50,00€950,00
Nuova Manovra 2026Imposta Sostitutiva 1%€10,00€990,00

MISURE FISCALI E RETRIBUTIVE

  • Revisione IRPEF: La seconda aliquota (scaglione 28.000 – 50.000 euro) viene ridotta dal 35% al 33%. (Ad esempio: su un reddito annuo di € 30.000,00 vi è un risparmio netto annuo di 40 euro sulla sola tassazione ordinaria per dipendente)
  • Rinnovi Contrattuali: Imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi siglati nel triennio 2024-2026, per redditi fino a 33.000 euro.
  • Buoni pasto: Il valore non imponibile dei buoni pasto elettronici viene elevato da 8 a 10 euro.
  • Lavoro Straordinario e Notturno: Per il 2026 è prevista l’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni per straordinario festivo, notturno e turni, con limite di 1.500 euro e reddito 2025 entro i 40.000 euro.
    In cosa consiste il beneficio?
    Normalmente, le maggiorazioni per lavorare di notte o la domenica si sommano allo stipendio ordinario e vengono tassate con l’aliquota ordinaria (che per redditi medi è del 23% o del 33%, a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali).
    Per tutto il 2026, su queste specifiche voci sarà calcolata un’imposta sostitutiva fissa del 15%. Questa imposta è “secca”: sostituisce sia l’IRPEF che le addizionali locali, garantendo un netto in busta decisamente più alto.
    Esempio pratico: Immaginiamo che un dipendente nel corso dell’anno 2026, maturi € 1.000 a titolo di maggiorazioni lordi per turni notturni e festivi.

    Senza la riforma: Su quei 1.000 euro, tra tasse nazionali e locali, verrebbero trattenuti circa 350 euro, il netto in busta sarebbe quindi di circa 650 euro.

    Con la riforma 2026: L’imposta fissa è di soli 150 euro (il 15% di 1.000). Il dipendente avrà quindi un netto di 850 euro.

    Il beneficio sarà riconosciuto automaticamente in busta paga, previa analisi della situazione reddituale di ciascun dipendente elaborata tramite il software Zucchetti.

ESONERI CONTRIBUTIVI E SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

  • Assunzioni Giovani e ZES: Esonero parziale dai contributi per 24 mesi per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di personale non dirigenziale.
  • Lavoratrici Madri (Esonero Totale): Per assunzioni dal 1° gennaio 2026 di madri con almeno 3 figli (di cui uno minore), prive di impiego da 6 mesi. Durata: 12 mesi (termine), 18 mesi (trasformazione), 24 mesi (indeterminato). Limite massimo: 8.000 euro annui.

Per la definizione puntuale dei requisiti di accesso all’agevolazione, si resta in attesa della pubblicazione delle circolari attuative e delle istruzioni operative da parte degli enti competenti.

GENITORIALITÀ E CONGEDI

  • Congedo Parentale: Limite di età del figlio elevato da 12 a 14 anni per la fruizione del congedo indennizzato.
  • Malattia Figlio: Raddoppiati i giorni di congedo non retribuito (da 5 a 10 giorni annui) per figli tra 3 e 14 anni.
  • Part-time Prioritario: Dal 2026, i lavoratori con almeno 3 figli conviventi hanno priorità nella trasformazione del contratto da full-time a part-time (riduzione almeno del 40%). Per il datore di lavoro che accoglie la richiesta è previsto un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui per 24 mesi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Manovra 2026 introduce cambiamenti strutturali nella gestione del TFR, sia per quanto riguarda l’obbligo di versamento all’INPS, sia per le modalità di destinazione alla previdenza complementare.

  • Estensione dell’obbligo al Fondo di Tesoreria INPS

L’obbligo di versare le quote di TFR maturate al Fondo di Tesoreria INPS viene esteso anche alle aziende che raggiungono la soglia dei 50 dipendenti in anni successivi a quello di inizio attività. Il requisito sarà calcolato sulla media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

L’applicazione sarà graduale secondo il seguente calendario:

  • Biennio 2026-2027: Obbligatorio per aziende con media pari o superiore a 60 dipendenti.
  • Periodo 2028-2031: Soglia fissata a 50 dipendenti.
  • Dal 1° gennaio 2032: Obbligo esteso alle aziende con almeno 40 dipendenti.

Nota operativa: In attesa dei decreti attuativi, le aziende interessate dovranno accantonare contabilmente gli importi a partire da gennaio 2026. La decorrenza del versamento monetario sarà comunicata a seguito delle istruzioni operative ministeriali.

  •  Adesione Automatica alla Previdenza Complementare

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, scatta il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento.

  • Diritto di recesso: Il lavoratore ha 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per rinunciare espressamente all’adesione automatica.
  • Scelta del TFR: In caso di rinuncia, il dipendente può decidere di mantenere il TFR in azienda (o Fondo Tesoreria) oppure destinarlo a un’altra forma pensionistica.

DECONTRIBUZIONE SUD PMI 2026

Come dettagliato dalla Circolare INPS n. 32 del 30 gennaio 2025, l’intervento prevede un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la sola esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.

L’agevolazione è strutturata su base pluriennale con una modulazione decrescente dell’esonero, come di seguito riepilogato per il periodo 2025-2029:

  • Annualità 2025: Esonero del 25% (max € 145/mese) per i lavoratori in forza al 31/12/2024.
  • Annualità 2026: Esonero del 20% (max € 125/mese) per i lavoratori in forza al 31/12/2025.

Requisiti datoriali

Beneficiari della riduzione contributiva sono i datori di lavoro privati che hanno:

  • meno di 250 occupati;
  • un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, ossia: 

• regolarità contributiva (DURC); 

• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

Inoltre, l’articolo 1, comma 410, della Legge di Bilancio 2025 prevede che l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di Disabili.  

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento circa l’impatto di queste novità.

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