Legge di Bilancio 2025 – Lavoro dipendente: le novità fiscali

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025
(pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce
alcune misure in materia di lavoro, di interesse per le imprese, di seguito analizzate.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF
È resa strutturale la riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni Irpef e delle relative aliquote che, a
decorrere dal periodo di imposta 2025, saranno pari al:

  • aliquota del 23% per un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000;
  • aliquota del 35% per un reddito complessivo oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000;
  • aliquota del 43% per un reddito complessivo oltre ad euro 50.000.

Inoltre, per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore ad euro
15.000 è confermato l’innalzamento da euro 1.880 ad euro 1.955 della detrazione di lavoro
dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del Tuir. Per effetto dell’innalzamento di tale
detrazione la c.d. “no tax area” è elevata da euro 8.173,91 ad euro 8.500. Il reddito di riferimento da
prendere in considerazione è al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I CONTRIBUENTI CON REDDITO FINO AD
EURO 15.000

A seguito della rimodulazione della detrazione da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle
prime due aliquote dell’Irpef e nell’ottica di una riduzione del cuneo fiscale, il riconoscimento del
trattamento integrativo, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000,
è consentito soltanto qualora l’imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro
dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro.
Si ricorda che il trattamento integrativo spetta per un ammontare massimo annuo di euro 1.200 a
condizione che il soggetto sia “capiente” ovvero che l’imposta lorda determinata da lavoro
dipendente e assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Dal 2025 il taglio del nucleo fiscale viene affidato a due nuove misure agevolative (in luogo del
taglio del cuneo contributivo che si applica fino al 31 dicembre 2024):

  • un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo
    non superiore ad euro 20.000;
  • un’ulteriore detrazione di imposta per i redditi superiori ad euro 20.000 e fino ad euro
    40.000.

Il bonus, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore
ad euro 20.000, si determina applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale pari al:

  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore ad euro 8.500;
  • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore ad euro 15.000.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve
essere rapportato all’interno anno.
Se il reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 40.000 al lavoratore
compete un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda pari:

  • ad euro 1.000 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non
    ad euro 32.000 (detrazione fissa);
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito
    del reddito complessivo, e 8.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore
    ad euro 32.000 ma non ad euro 40.000.

Il bonus e l’ulteriore detrazione si applicano solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con
esclusione dei redditi di pensione e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il datore di lavoro riconoscerà il bonus e l’ulteriore detrazione in via automatica, senza che sia
necessaria la preventiva richiesta del lavoratore e potrà compensare il credito maturato.
Qualora in sede di conguaglio, le agevolazioni risultino non spettanti, il sostituto di imposta dovrà
recuperare il relativo importo rateizzandolo in dieci rate di pari importo se superiore a 60 euro, a
partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Per i lavoratori rimpatriati che trasferiscono la residenza in Italia, per il riconoscimento del bonus e
dell’ulteriore detrazione si assume il reddito effettivamente prodotto considerando quindi anche la
quota esente.

RIORDINO DELLE DETRAZIONI FISCALI

Per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore ad euro 75.000 sono introdotti alcuni
limiti per la fruizione delle detrazioni che saranno parametrate al reddito percepito ed al numero di
figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.
In particolare, i contribuenti potranno detrarre un ammontare massimo di oneri calcolato
moltiplicando il seguente importo:

  • 14.000 euro se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro;
  • 8.000 euro se il reddito complessivo è superiore ad euro 100.000

per un coefficiente differenziato in base al numero di figli fiscalmente a carico pari a:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  • 0,70 se nel nucleo familiare è presente un solo figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
  • 1 se sono presenti più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio a carico con disabilità
    accertata.

Le limitazioni riguardano tutti gli oneri detraibili previsti dal Tuir, comprese le detrazioni
edilizie per lavori di ristrutturazione, ad eccezione:

  • delle spese sanitarie;
  • delle somme investite nelle start-up innovative e PM innovative;
  • premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • degli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre
    2024.

È previsto un regime transitorio che esclude dal nuovo sistema di calcolo tutte le spese sostenute
fino al 31 dicembre 2024, per le quali la detrazione è ripartita in più quote annuali.
Pertanto, ad esempio, i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2024 seguiranno la loro regolare
detrazione.
Le nuove limitazioni si aggiungono a quelle già in vigore dal 2020 che dispongono la riduzione
degli oneri detraibili progressivamente a partire da euro 120.000 di reddito fino ad azzerarsi ad euro
240.000. Non è invece stata prorogata la franchigia di euro 260 prevista lo scorso anno per i redditi
superiori ad euro 50.000.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Introdotte alcune restrizioni alle detrazioni per familiari a carico.
In particolare, a decorrere dal periodo di imposta 2025, la detrazione pari ad euro 950 per figli a
carico si applicherà esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che
nel caso di disabilità accertata.
Inoltre, la detrazione pari ad euro 750, precedentemente prevista per gli altri familiari a carico
conviventi, potrà riferirsi solo agli ascendenti (ad esempio genitori, nonni).

FRINGE BENEFIT

Per il triennio 2025 – 2027, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, entro il limite
complessivo di euro 1.000, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, il valore dei beni
ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai
medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, degli interessi sul
mutuo relativo alla prima casa. La franchigia di euro 1.000 è elevata ad euro 2.000 per i lavoratori
dipendenti con figli fiscalmente a carico (per la normativa applicabile si veda anche Suggerimento
n. 139/16 dell’11 marzo 2024).
Ai fini dell’applicazione del limite maggiorato ad euro 2.000, i lavoratori sono tenuti a produrre al
sostituto di imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. La norma non
impone alcuna forma specifica per effettuare la dichiarazione che, pertanto, potrà essere resa con le
modalità che il datore di lavoro riterrà più opportune. Il datore di lavoro sarà tenuto a conservare la
documentazione per i successivi controlli ed effettuare un’informativa alle rappresentanze sindacali
unitarie, laddove presenti (tale adempimento potrà essere effettuato entro la chiusura del periodo di
imposta). In mancanza della dichiarazione del dipendente, l’agevolazione non è applicabile.
In ogni caso, il superamento di entrambe le soglie di esenzione (euro 1.000 ed euro 2.000 per i
lavoratori con figli a carico) comporta l’imponibilità sia fiscale che contributiva dell’intero
ammontare e non soltanto della quota parte eccedente i citati limiti.
Al riguardo si precisa, inoltre, che ai fini dell’individuazione delle suddette soglie di esenzione,
occorre considerare l’ammontare complessivo di tutti i beni ceduti e i servizi forniti dal datore di
lavoro nel corso dell’anno di riferimento (ad esempio, autovetture in uso promiscuo, telefoni ecc.).

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

Per il triennio 2025 – 2027, ridotta al 5% (in luogo dell’ordinario 10%) l’aliquota dell’imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, da applicare sui premi di
risultato.
L’agevolazione è prevista per l’erogazione di premi di risultato di ammontare variabile correlati ad
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per un importo massimo
annuo di euro 3.000 lordi, a favore dei lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione
hanno avuto redditi di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000.

ESENZIONE FISCALE PER I CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA LAVORATORI
NEO ASSUNTI

Introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori
dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025.
In particolare, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di
locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo
indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due
anni dalla data di assunzione, a formare il reddito in capo al dipendente, entro il limite
complessivo di euro 5.000 annui.
Possono beneficiare dell’agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad
euro 35.000 nell’anno precedente la data di assunzione, che hanno trasferito la residenza nel
comune di lavoro situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
Per accedere ai benefici, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi
precedenti la data di assunzione.
L’agevolazione ha natura esclusivamente fiscale e non rileva ai fini contributivi e le somme erogate
o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE e si computano ai fini dell’accesso alle
prestazioni previdenziali e assistenziali.

DECONTRIBUZIONE SUD

La legge di Bilancio dà nuova vita anche alla Decontribuzione Sud, con una riduzione dell’esonero
dal 30% al 25%,aliquota che sarà ulteriormente abbassata al 15% entro il 2029.
La nuova agevolazione sarà dunque così articolata:

  • 2025: 25% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 145 euro mensili per ciascun
    lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2024.
  • 2026: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per ciascun
    lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2025.
  • 2027: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per ciascun
    lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2026.
  • 2028: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 100 euro mensili per ciascun
    lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2027.
  • 2029: 15% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 75 euro mensili per ciascun
    lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2028.

L’incentivo non si applica: ai rapporti di apprendistato; agli enti pubblici economici; agli istituti
autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di
procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in
aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; alle aziende
speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (di cui al D.lgs. n. 2672000); ai consorzi di bonifica; ai consorzi
industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici. Per le aziende fino a 250 dipendenti l’esonero è
riconosciuto in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE2023/2831.Nel caso di datori di
lavoro con oltre 250 dipendenti, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea. Fino alla decisione, l’agevolazione è sospesa e verrà concessa solo se il datore di lavoro
dimostra un incremento nel numero di contratti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente,
entro il 31dicembre.

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